Art. 4.

      1. Tutti i soggetti beneficiari delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro dodici mesi dalla data dell'avvenuta erogazione, a fornire la rendicontazione dell'impiego delle risorse ricevute. Tale impiego deve risultare conforme alle finalità del soggetto beneficiario.
      2. La mancata rendicontazione, la sua documentabile incongruità, la sua accertabile falsità, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, determinano l'obbligo, da parte dei soggetti beneficiari, di restituzione allo Stato delle risorse impropriamente destinate e comporta l'esclusione di tali soggetti dall'elenco dei destinatari per il successivo anno finanziario.
      3. Le quote non impiegate risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 1 sono restituite allo Stato entro la data prevista dal medesimo comma 1 per la rendicontazione stessa.